Mulai grup baru Cari grup

MASUK

×

Proposta Statutaria

STATUTO AZIONE CIVILE
ART. 1
AZIONE CIVILE
Azione civile è un movimento civico e politico che ha lo scopo di aggregare tutte le componenti della società che vogliono realizzare una democrazia effettiva e costituzionale, con l’obiettivo di avviare un processo di profondo e radicale cambiamento in Italia nel segno della giustizia sociale, economica e giuridica, dell’eguaglianza sostanziale e della libertà da ogni forma di potere senza controllo.
Azione Civile, nel rispetto del pluralismo culturale e ideale, garantisce la piena partecipazione dei suoi aderenti alla vita del Movimento. Al fine di assicurare il massimo livello di partecipazione democratica, garantisce informazione e trasparenza su ogni aspetto della vita del Movimento.
Azione Civile considera la democrazia partecipativa diretta, e quella digitale, un importante arricchimento delle forme di democrazia rappresentativa.
Per tutte le candidature Azione Civile aderisce al codice di autoregolamentazione approvato dalla Commissione Parlamentare Antimafia.
Per il raggiungimento degli obiettivi indicati nel presente Statuto, Azione Civile considera strategica la promozione di una Rivoluzione Democratica nel nostro Paese attraverso la costituzione di un movimento civico e politico aperto e inclusivo, di livello territoriale e nazionale, che si ispiri ai valori della Pace, della Costituzione, nata dalla Resistenza
antifascista, ai principi di solidarietà, libertà, giustizia, eguaglianza, democrazia e trasparenza, contro il neoliberismo e l'attuale modello di sviluppo basato unicamente sul profitto, e sulla base della libera adesione delle singole persone al programma che sarà definito da un comitato promotore nazionale. Lo stesso comitato definirà anche il nome e il contrassegno elettorale del movimento politico e convocherà periodicamente il Meeting Nazionale dei Diritti e della Partecipazione, luogo del confronto programmatico di tutte le forze associative e civiche che condividono una volontà di radicale cambiamento in senso democratico e partecipativo della società italiana, dei diritti civili, sociali, economici e di tutela dell’ambiente. Il Meeting Nazionale dei Diritti e della Partecipazione si terrà annualmente in un luogo indicato e promosso dal comitato promotore nazionale di Rivoluzione Democratica.
ART. 2
ADERENTI
Sono aderenti ad Azione Civile le donne e gli uomini, maggiori di sedici anni, che sottoscrivono l’adesione al programma politico e allo Statuto dell’organizzazione attraverso la sottoscrizione del documento denominato “Manifesto degli intenti”.
Si aderisce ad Azione Civile rivolgendo la richiesta alla assemblea cittadina della propria città. Le adesioni che pervengano in altra forma, via web o attraverso contatti con altri aderenti del movimento, vengono comunque segnalate alla assemblea locale, la quale, sola, può perfezionare l'adesione, attraverso il contatto diretto con quanti hanno chiesto l'adesione.
Si costituisce, presso il coordinamento nazionale e sotto la responsabilità del Presidente, l'anagrafe nazionale degli iscritti, pubblica e consultabile, anche via web, da tutti gli aderenti a Azione Civile.
Le modalità dell'adesione, le notizie relative e l'anagrafe degli aderenti vengono disciplinate da un apposito regolamento elaborato dal coordinamento nazionale e approvato dall'Assemblea nazionale.
L’adesione e il versamento della quota sono condizione per l’esercizio dei diritti associativi.
Tutti gli aderenti hanno diritto:
a) a partecipare alla formazione dell’indirizzo politico di Azione Civile;
b) all’elettorato attivo e passivo negli organi del Movimento;
c) a essere informati sulle decisioni del Movimento;
d) a partecipare alle iniziative politiche di Azione Civile e delle sue articolazioni territoriali;
e) a ricorrere agli organi di garanzia, secondo le norme dello Statuto e degli specifici regolamenti.
Tutti gli aderenti hanno il dovere:
a) di contribuire alla formazione dell’indirizzo politico di Azione Civile;
b) di rispettare le norme del presente Statuto e dei regolamenti;
c) di versare la quota di adesione.
ART. 3
GLI ORGANI DI AZIONE CIVILE
Gli organi di Azione Civile sono:
a) il Gruppo Territoriale
b) l’Assemblea Cittadina
c) il Comitato Cittadino
d) il Promotore Cittadino
e) l’Assemblea Regionale
f) il Comitato Regionale
g) l’Assemblea Nazionale
h) il Coordinamento Nazionale
i) il Presidente
j) l’Assemblea per il rinnovo degli organi elettivi
k) il Collegio dei Revisori
l) il Comitato dei Garanti
m) il Tesoriere
ART.4
GRUPPO TERRITORIALE
Il Gruppo territoriale può essere costituito nei quartieri, luoghi di lavoro, università e scuole, in presenza di un
numero minimo di 10 aderenti (5 aderenti per i gruppi fuori dal territorio nazionale), con l’obiettivo di favorire la partecipazione diretta dei cittadini alle scelte politiche e organizzative di Azione Civile.
La sua costituzione decorre dalla delibera di ratifica dell’Assemblea Cittadina.
La costituzione, il funzionamento e i suoi rapporti organizzativi con l’Assemblea Cittadina sono definiti dal regolamento organizzativo previsto dall’art. 5, terzo comma del presente Statuto.
Il Gruppo territoriale, costituito da tutti i suoi aderenti ad Azione Civile, può eleggere un comitato territoriale e un suo portavoce.
ART. 5
ASSEMBLEA CITTADINA
L’Assemblea Cittadina definisce, promuove e organizza l’attività politica di Azione Civile nel territorio comunale.
Può essere costituita in presenza di un numero minimo di 20 aderenti.
All’Assemblea è riconosciuta ampia autonomia organizzativa, in attuazione di quanto previsto dalle norme dello Statuto, dei Regolamenti nazionali e regionali.
Per il suo funzionamento, la sua composizione e la definizione del numero dei suoi componenti l’Assemblea
Cittadina approva un regolamento organizzativo, in osservanza di quanto previsto dalle norme dello Statuto e dei Regolamenti Nazionali e Regionali.
L’Assemblea elegge il Promotore Cittadino e, su proposta di questi, il Comitato Cittadino che nella sua composizione rispetti la parità di genere.
L’Assemblea decide la composizione delle liste per le elezioni comunali, previa comunicazione e confronto con il Coordinamento nazionale.
L’Assemblea Cittadina approva il bilancio preventivo e consuntivo annuale della struttura.
Dello svolgimento dei lavori e delle decisioni assunte viene redatto verbale in forma sintetica.
ART. 6
COMITATO CITTADINO
Il Comitato Cittadino ha funzioni attuative e di gestione rispetto agli indirizzi e alle decisioni dell’Assemblea Cittadina. Garantisce l’ordinaria amministrazione.
Convoca, almeno due volte l’anno, l’Assemblea Cittadina. La convocazione deve avvenire con ordine del giorno, attraverso pubblicazione sul sito della struttura cittadina o invio di e-mail ai componenti, dieci giorni prima della data di svolgimento, salvo i casi di urgenza.
La convocazione dell’Assemblea Cittadina può essere chiesta anche dal 30% dei suoi componenti.
ART. 7
PROMOTORE CITTADINO
Il Promotore Cittadino ha funzioni di coordinamento e guida del Comitato Cittadino.
Attribuisce gli incarichi ai componenti del Comitato Cittadino.
Al Promotore è attribuita la rappresentanza politica in ambito comunale.
ART. 8
COORDINAMENTO PROVINCIALE
La funzione di coordinamento dei Comitati Cittadini, in ambito provinciale, viene svolto da un Comitato costituito dai Promotori cittadini della provincia che possono nominare un loro portavoce.
ART. 9
ASSEMBLEA REGIONALE
L’Assemblea Regionale svolge funzioni di iniziativa politica in ambito regionale, e di sostegno dell’attività degli organismi cittadini.
L’Assemblea è costituita da tutti gli aderenti della regione. In caso di votazione, partecipano al voto i promotori cittadini e i
delegati delle strutture cittadine in proporzione agli aderenti di queste strutture in un numero compreso fra uno e cinque delegati.
L’Assemblea elegge il Comitato Regionale, che nella sua composizione rispetti la parità di genere.
Per il suo funzionamento e la definizione del numero dei suoi componenti l’Assemblea Regionale approva un regolamento organizzativo, in osservanza di quanto previsto dalle norme dello Statuto e dei Regolamenti Nazionali.
L’Assemblea decide la composizione delle liste per le elezioni regionali.
L’Assemblea Regionale approva il bilancio preventivo e consuntivo annuale della struttura.
Dello svolgimento dei lavori e delle decisioni assunte viene redatto verbale in forma sintetica.
ART. 10
COMITATO REGIONALE
Il Comitato Regionale ha funzioni attuative e di gestione rispetto agli indirizzi e alle decisioni dell’Assemblea Regionale. Garantisce l’ordinaria amministrazione.
Il Comitato Regionale elegge al suo interno un Portavoce, al quale è attribuita la rappresentanza politica in ambito regionale.
Convoca, almeno due volte l’anno, l’Assemblea Regionale. La convocazione deve avvenire con ordine del giorno, attraverso pubblicazione sul sito della struttura regionale o
invio di e-mail ai componenti, dieci giorni prima della data di svolgimento, salvo i casi di urgenza.
La convocazione dell’Assemblea Regionale può essere chiesta anche dal 30% dei suoi componenti.
ART. 11
ASSEMBLEA NAZIONALE
L’Assemblea Nazionale svolge funzioni di direzione politica e organizzativa dell’attività di Azione Civile.
L’Assemblea è costituita da tutti gli aderenti di Azione Civile. Partecipano al voto dell'assemblea i promotori cittadini, i componenti dei comitati regionali e i delegati delle strutture regionali in proporzione agli aderenti di queste strutture in un numero compreso fra uno e cinque delegati.
L’Assemblea Nazionale elegge il Presidente di Azione Civile e il Coordinamento Nazionale che nella sua composizione deve rispettare la parità di genere.
L’Assemblea Nazionale decide la composizione delle liste per le elezioni nazionali ed europee.
Per il suo funzionamento e la definizione del numero dei suoi componenti l’Assemblea Nazionale approva un regolamento organizzativo, in osservanza di quanto previsto dalle norme dello Statuto e dei Regolamenti Nazionali.
L’Assemblea Nazionale, su proposta del Coordinamento Nazionale, approva un regolamento sulla composizione e lo svolgimento delle Assemblee per il rinnovo degli organi elettivi, previste dall’art. 20 del presente Statuto, e sull’elezione dei gruppi dirigenti. Questo regolamento è
vincolante per lo svolgimento delle Assemblee per il rinnovo degli organi elettivi a qualunque livello.
Oltre a quelli espressamente previsti dallo Statuto, l’Assemblea Nazionale approva, su proposta del Coordinamento Nazionale, i regolamenti attuativi delle norme statutarie.
L’Assemblea Nazionale approva il bilancio preventivo e consuntivo annuale dell’Associazione.
Dello svolgimento dei lavori e delle decisioni assunte viene redatto verbale in forma sintetica.
ART. 12
ASSEMBLEA DIGITALE
L'assemblea digitale svolge funzioni di confronto politico-programmatico e di consultazione degli iscritti di Azione Civile, partecipando, con modalità stabilite dal coordinamento nazionale, all'elaborazione del programma politico, alla selezione delle candidature per le elezioni nazionali e regionali e per le funzioni interne al movimento. Si riunisce almeno una volta l'anno in merito alle scelte di indirizzo politico con una consultazione diretta degli iscritti che garantisca la partecipazione di tutti e la trasparenza nelle operazioni di votazione.
L'assemblea digitale può promuovere la nascita di forum tematici, operanti anche fuori dallo spazio web, con l'obiettivo primario di sensibilizzare i cittadini alle proprie battaglie, attraverso la promozione di referendum, iniziative di legge, petizioni, campagne informative.
ART. 13
COORDINAMENTO NAZIONALE
Il Coordinamento Nazionale ha funzioni attuative e di gestione degli indirizzi e delle decisioni dell’Assemblea Nazionale. Garantisce l’ordinaria amministrazione.
Convoca, almeno due volte l’anno, l’Assemblea Nazionale. La convocazione deve avvenire con ordine del giorno, attraverso pubblicazione sul sito della struttura nazionale o invio di e-mail ai componenti, dieci giorni prima della data di svolgimento, salvo i casi di urgenza.
La convocazione dell’Assemblea Nazionale può essere chiesta anche dal 30% dei suoi componenti.
Il Coordinamento delibera sulle modalità organizzative per la raccolta delle quote di adesione, e, sentito il Tesoriere, fissa la quota di adesione iniziale e le sue eventuali modifiche successive.
Il Coordinamento delibera sulla costituzione di aree tematiche e settori di attività a carattere nazionale, e sulla nomina dei responsabili.
ART. 14
PRESIDENTE
Il Presidente di Azione Civile ha funzioni di coordinamento e guida del Coordinamento Nazionale. Attribuisce gli incarichi ai componenti il Coordinamento nazionale e nomina il responsabile della comunicazione e di ogni altro incarico di diretta collaborazione.
Al Presidente è attribuita la rappresentanza politica di Azione Civile.
Il Presidente decide sull’uso del contrassegno elettorale nelle elezioni politiche ed europee. Nelle elezioni regionali e amministrative locali conferisce delega, rispettivamente, ai coordinatori regionali, provinciali e cittadini.
ART. 15
COLLEGIO DEI REVISORI
Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri, scelti tra gli iscritti all’Albo dei revisori contabili. I Revisori durano in carica tre anni.
I componenti il Collegio dei Revisori sono eletti dalle Assemblee, rispettivamente Cittadina, Regionale e Nazionale.
Il Collegio dei Revisori, a livello, rispettivamente, cittadino, regionale e nazionale, sottopone a verifica il bilancio preventivo e consuntivo, e relaziona alla corrispondente Assemblea.
ART. 16
SANZIONI DISCIPLINARI
È passibile di sanzione disciplinare l’aderente il cui comportamento configuri violazione di principi e norme del presente Statuto e dei Regolamenti.
Le sanzioni disciplinari, irrogate dal Comitato dei Garanti in relazione alla gravità dei comportamenti, sono:
a) richiamo scritto
b) sospensione dagli incarichi direttivi
c) decadenza dagli incarichi direttivi
d) sospensione dall’associazione
e) decadenza dall’associazione
ART. 17
COMITATO DEI GARANTI
Il Comitato dei Garanti, eletto dall'Assemblea Nazionale, è competente ad applicare le sanzioni derivanti dalla violazione delle norme dello Statuto e dei Regolamenti da parte degli aderenti o dirigenti componenti gli organi di livello corrispondente. Con specifico regolamento, predisposto dal Comitato dei Garanti e approvato dall’Assemblea Nazionale, sono stabiliti il numero dei componenti, i termini e le procedure per l’irrogazione delle sanzioni, la pubblicità dei provvedimenti, la disciplina dei risorsi e i casi di inammissibilità degli stessi.
Nei casi di gravità e urgenza è riconosciuta al Coordinamento la facoltà di adottare una sospensione cautelare, sulla quale si esprimerà, con le modalità e nei
termini previsti dal regolamento di cui al precedente primo comma, il Comitato dei Garanti.
Al Comitato dei Garanti è attribuita anche la competenza esclusiva sull’interpretazione delle norme dello Statuto e dei Regolamenti in materia di diritti, doveri, elezione e funzionamento degli organi di Azione Civile e applicazione delle sanzioni disciplinari.
Il Comitato elegge, al suo interno, il Presidente.
I Garanti durano in carica tre anni. Sono eletti dall’Assemblea Nazionale per il rinnovo degli organi elettivi.
ART.18
TESORIERE
Il Tesoriere è nominato dall’Assemblea, rispettivamente, Cittadina, Regionale e Nazionale. Resta in carica tre anni, egli è responsabile della gestione economica e finanziaria.
Il Tesoriere ha ogni potere per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione dell'Associazione, ne è il rappresentante legale e la rappresenta altresì di fronte a terzi e in eventuali giudizi. Ha inoltre le seguenti responsabilità esclusive:
a) riscossione delle quote sociali e dei contributi pubblici e privati all'associazione;
b) gestione delle spese; comunicazione di ogni forma di pubblicità ai sensi di legge relativa ai contributi ricevuti;
c) tenuta dei libri e delle scritture contabili;
d) svolgimento di ogni altro adempimento di natura amministrativa e fiscale.
Il Tesoriere ha la facoltà di acquistare e alienare beni immobili e beni mobili anche registrati, richiedere finanziamenti, fidi e mutui, prestare garanzie anche reali, aprire e chiudere conti correnti bancari o postali, compiere operazioni bancarie di ogni tipo, emettere e riscuotere assegni, agire sui conti correnti nei limiti dei fidi concessi, rilasciare procure per singoli atti o categorie di atti.
Il Tesoriere relaziona periodicamente al Coordinamento di riferimento (cittadino - regionale - nazionale) sull'andamento dei conti e presenta annualmente all'Assemblea la relazione di bilancio. L’Assemblea Nazionale, su proposta del Coordinamento Nazionale, approva un regolamento amministrativo e sulla predisposizione dei bilanci, vincolante per tutta l’organizzazione.
Con le stesse modalità, l’Assemblea Nazionale approva un regolamento sul contributo al finanziamento di Azione Civile da parte degli eletti.
Il bilancio preventivo e consuntivo dell’associazione sarà sottoposto alla verifica del Collegio dei Revisori, a livello, rispettivamente, cittadino, regionale e nazionale.
ART. 19
DURATA DEGLI ORGANI ELETTIVI
Tutti gli organi elettivi hanno la durata di tre anni, rinnovabili nella loro composizione per altri tre anni.
ART. 20
ASSEMBLEA PER IL RINNOVO DEGLI ORGANI ELETTIVI
L’Assemblea per il rinnovo degli organi elettivi è l’organo che, alla scadenza del mandato triennale, provvede all’elezione dei nuovi gruppi dirigenti cittadini, regionali e nazionali.
La composizione e lo svolgimento delle Assemblee per il rinnovo degli organi elettivi, e le modalità di elezione dei gruppi dirigenti, sono definiti dal regolamento di cui all’art.12 (Assemblea Nazionale) sesto comma del presente Statuto.
Dello svolgimento dei lavori e delle decisioni assunte viene redatto verbale in forma sintetica.
ART. 21
VOTAZIONI
Le votazioni avvengono a scrutinio palese, tranne quelle relative all’elezione dei gruppi dirigenti che avvengono a scrutinio segreto, salvo deroghe previste espressamente dai Regolamenti.
Gli organi di Azione Civile deliberano a maggioranza dei presenti, tranne i casi in cui sia prevista dallo Statuto o dai Regolamenti Nazionali una maggioranza qualificata.
Non è ammesso, in alcuna votazione, il voto per delega.
ART. 22
INCOMPATIBILITÀ
Gli incarichi negli organismi direttivi ed esecutivi nei partiti sono incompatibili con l’elezione negli organi statutari di Azione Civile, a qualunque livello.
L’Assemblea Nazionale, su proposta del Coordinamento Nazionale, approva un regolamento sulle incompatibilità esterne, nonché sulle incompatibilità interne ad Azione Civile, con riferimento al cumulo di cariche.
Sull’inosservanza delle norme statutarie e regolamentari riguardanti le incompatibilità decide la Commissione di Garanzia Nazionale.
ART. 23
DECADENZA
L’assenza ingiustificata a tre riunioni consecutive dell’organo statutario determinano la decadenza dallo stesso.
Il mancato versamento della quota di adesione determina la decadenza dalla qualità di aderente ad Azione Civile.
L’Assemblea Nazionale, su proposta del Coordinamento Nazionale, approva un regolamento sulla decadenza.
ART. 24
PATRIMONIO
Il patrimonio dell'associazione è costituito dai contributi degli associati, dai beni eventualmente acquistati a qualsiasi titolo, dagli eventuali fondi di riserva. E' esclusa la responsabilità personale dei soci per costi suppletivi a copertura di eventuali passivi. L'associazione risponde dei propri debiti e delle obbligazioni assunte soltanto sulla base del patrimonio sociale e delle deliberazioni adottate dagli organi statutariamente competenti. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare. Il bilancio è approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio ed è consultabile pubblicamente.
Tutti gli organismi territoriali e nazionali di Azione Civile non possono distribuire agli aderenti, neanche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, risorse o capitale, per tutta la durata dell’Associazione.
In caso di scioglimento di Azione Civile l’eventuale patrimonio e/o avanzo sarà devoluto ad altri Enti o Associazioni con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità.
ART. 25
MODIFICHE ALLO STATUTO
Le modifiche allo Statuto sono approvate dall’Assemblea Nazionale, con una maggioranza dei due terzi dei componenti, secondo le modalità previste nel regolamento per il funzionamento dell’Assemblea Nazionale, di cui all’art. 12 comma 5 dello Statuto.
ART. 26
USO DEL LOGO E DELLA SIGLA
Il logo del movimento è costituito da un cerchio con all’interno in alto su fondo arancione la scritta in blu recante il nome ”AZIONE CIVILE”, al centro la raffigurazione stilizzata del dipinto “Quarto Stato” in colore rosso, nella parte inferiore su sfondo bianco la scritta in blu “INGROIA”. Tale logo è di proprietà del movimento e non potrà risultare autorizzato se non con il consenso del rappresentante legale dello stesso. Tale logo potrà risultare modificato solo con il consenso della maggioranza degli aventi diritto dell’Assemblea dei Territori e della Partecipazione.
Il logo e la sigla di Azione Civile possono essere utilizzati soltanto dagli organi di coordinamento, di garanzia, dalla presidenza delle Assemblee, dal Collegio dei revisori e dai Tesorieri, ai diversi livelli territoriali e nazionale e per le rispettive funzioni.
ART. 27
NORMA TRANSITORIA
Lo svolgimento dell’Assemblea Costituente di Azione Civile avverrà secondo le modalità previste dal Coordinamento Nazionale Provvisorio.

Ditambahkan oleh Mirko Benelli pada 15 Nov 2013 pada 03:55 PM | Komentar (6)
|
Buongiorno a tutt*,
sto cercando a quale legge (a parte l'art. 49 Cost.) fanno riferimento i movimenti politici, ma non riesco a trovarla. Mi chiedevo: ma Azione Civile può assumere dipendenti? Con che criteri? Può assumere anche iscritti?
E ancora: come spende i soldi? Esiste il rimborso spese? Per chi? Con che criterio (a parte, ovviamente, l'esibizione delle pezze giustificative)?
Ho l'impressione che in alcune parti lo statuto sia troppo burocratizzato (eccessivo numero di organismi locali) e in altre parti sia totalmente carente. Però, ripeto, non ho avuto modo di vedere a che legislazione si fa riferimento: io conosco solo gli statuti delle associazioni, che sono altra cosa. Vi ringrazio se potete farmi avere il numero della legge relativa. Buona domenica!
Maria Rosaria
Io sottoscritto, sergio passannanti
(nato a milano il 7/05/1972, laurea in scienze dell'amministrazione, università statale di milano)
Vi invito per cortesia a valutare quanto segue:

desidero ricordare che un errore nella gestione dei fondi arrecherebbe certamente un danno per tutto il movimento.

Pertanto, con riguardo all'Art.18 del presente Statuto,
Vi prego di inserire i seguenti punti:

1) PROVENIENZA DELLE QUOTE ECONOMICHE DI AZIONE CIVILE. Sono gradite solo le quote provenienti da cittadini incensurati.

2) DOVERI DELL'ORGANIZZAZIONE ECONOMICA DI AZIONE CIVILE.
L'organizzazione economica deve essere e apparire: onesta, semplice, rivolta al bene comune, alla partecipazione e alla democrazia.

2a)Le spese per beni e servizi saranno essenziali e proporzionate al tenore di vita di operai e impiegati.

2b) La gestione economica deve essere trasparente, ogni spesa deve essere documentata e pubblicata: per favorire controlli preventivi e un'eventuale immediata correzione.

3) LIMITI DELLA GESTIONE ECONOMICA DI AZIONE CIVILE.

3a) E' vietata ogni spesa che non riguardi palesemente l’attività politica e organizzativa del movimento.

3b)Ogni anno l'Assemblea Nazionale voterà e pubblicherà un documento economico di sintesi che (riportando quelli ricevuti da ogni organo del movimento) favorirà un comune riferimento amministrativo per i territori.

-

ART. 24 PATRIMONIO (modifica parziale)
Il patrimonio dell'associazione non è costituito da beni immobiliari.

-

ART. 25 MODIFICHE ALLO STATUTO (modifica parziale)
A statuto approvato, gli articoli 1,2,25 e 26 potranno essere modificati solo dal Presidente Antonio Ingroia.


Grato della Vostra opinione quale essa sia
resto a disposizione per ogni eventuale chiarimento
cordiali saluti
sergio passannanti
(mail: [email protected])



Sono spunti interessanti.
Ad idea fate seguire una proposta di emendamento vera e propria, in modifica, cancellazione o inclusione di commi o articoli.

Non fate iniziare me che poi mi sgridano ^^...
Art. 26 - La personalizzazione del logo con il cognome del nostro leader, può risultare controproducente?
Tema di riflessione da non sottovalutare.
Artt. 20 e 25 viene richiamato l Art. 12, ma credo si debba intendere l`art. 11..(assemblea nazionale)..
Komentar sebelumnya...
Europe
America
Asia
Africa
Oceania
  • Europe
  • France
  • Hungary
  • Italy
  • Deutschland
  • România
  • España
  • Portugal
  • Greece
  • United Kingdom
  • Ireland
  • Serbia (Cyrillic)
  • Serbia (Latin)
  • Serbo-Croatian
  • Bosnian
  • Montenegrin (Latin)
  • Russia
  • USA
  • Brasil
  • Ecuador
  • Chile
  • Argentina
  • Indonesia
  • 中国
  • South Africa
  • Australia
  • New Zealand
×
Cookies Text Learn More