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Contributi alla proposta Articolo 9: Anonimato

Credo che le problematiche inerenti all'anonimato su Internet debbano basarsi sul bilanciamento degli interessi delle parti in causa prima della identificazione; a seconda che l'interesse del soggetto anonimo prevalga o meno su quello della controparte, l'identità del primo potrebbe esser svelata.
Il carattere diffamatorio del contenuto dovrebbe precedere la comunicazione dei dati identificativi del soggetto anonimo,in questo modo l'anonimato verrebbe preservato,e non esisterebbe il rischio di violarlo, svelando l'identità dell'utente di Internet e poi successivamente giudicando il contenuto delle sue dichiarazioni non diffamatorio.
Da un'attenta lettura dei contenuti che sono stati richiamati per l'analisi del testo dell'art. 9, risulta evidente che si stia parlando dell'anonimato come di un DIRITTO che debba essere salvaguardato: ciò emerge in particolar modo dal richiamo del co. 1 art. 21 Cost. (Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.); del co. 1 art. 10 della CEDU (Ogni persona ha diritto alla libertà d’espressione. Tale diritto include la libertà d’opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera.); dell'art. 19 della Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo (Ogni individuo ha il diritto alla libertà di opinione e di espressione, incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere.).
Alla luce di ciò sarebbe opportuno esplicitare, sia nel titolo che nel testo stesso dell'art. 9, il fatto che l'anonimato sia un diritto?
Quindi la mia proposta sarebbe la modifica, quantomeno del titolo, alla bozza dell'attuale art. 9, in modo tale da rendere palese, già da una prima lettura, l'importanza dell'anonimato come uno dei diritti fondamentali della persona.
Leggendo riguardo all’anonimato ho trovato che, secondo la giurisprudenza, trova protezione giuridica nel diritto alla riservatezza. Quest’ultimo è una creazione della giurisprudenza, che lo ha collocato tra quei diritti inviolabili menzionati dall’articolo 2 della Costituzione.
“La sua funzione è quella di delimitare il concetto di interesse pubblico alla notizia, escludendo l’esistenza di un diritto della collettività a penetrare nella sfera privata di un individuo al solo scopo di soddisfare una curiosità morbosa. In generale, un fatto deve ritenersi privato (e rimanere riservato) quando la sua diffusione non ha alcuna utilità sociale. Quando, cioè, la collettività non può obiettivamente ricavare dalla sua conoscenza alcuna utilità. In assenza di questa, la divulgazione di un fatto privato cessa di servire l’interesse pubblico; e il diritto del singolo individuo alla riservatezza non può essere sacrificato senza il suo consenso.”
Per questo penso che l’anonimato possa ritenersi legato indissolubilmente al diritto alla riservatezza.
http://www.d...
Aggiunta al commento precedente: sentenza 12/04/1973 n.38 della Corte Costituzionale in cui la Corte colloca il diritto alla riservatezza tra quelli inviolabili dell’uomo garantiti costituzionalmente, richiamandosi anche all’art.12 della “Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo” e all’art.8 della “Convenzione europea dei diritti dell’uomo”. Afferma la Corte: “Non contrastano con le norme costituzionali ed anzi mirano a realizzare i fini dell’art.2 affermati anche negli art.3, comma 2, e 13, comma 1, che riconoscono e garantiscono i diritti inviolabili dell’uomo, fra i quali rientra quello del proprio decoro, del proprio onore, della propria rispettabilità, riservatezza , intimità e reputazione, sanciti espressamente negli art. 8 e 10 della Convenzione Europea sui diritti dell’uomo, gli art. 10 c.c., 96 e 97 L. 22/04/1941 n.633...”
Sono contraria alla rirubricazione dell'articolo per una questione meramente contenutistica, l'articolo si, tutela il diritto all'anonimato ma prevede anche delle forti limitazioni del suo esercizio; ottemperando in questo modo sia alla tutela del diritto ad essere anonimi sulla rete per il pieno esercizio della totalità dei diritti riconosciuti da un ordinamento democratico, ma prevede anche importanti protezioni nei confronti di chi vede la propria sfera privata e giuridica minata dall'azione di altri soggetti che abusano delle proprie libertà (lesive delle libertà altrui). Questa è solo una opinione, la tua Francesca è una proposta sostenuta da argomenti ma io stando ad una mia idea mi trovo più vicina alla proposta di non modifica di Simone.
La tutela dell’anonimato è basilare in una democrazia. Nessuno può essere censurato o perseguito semplicemente per aver espresso la propria opinione, a meno che non si renda colpevole di calunnia o diffamazione. Soprattutto nel caso in cui l’espressione del proprio pensiero possa essere un pericolo per la propria incolumità. Solo con l’anonimato è possibile avere la certezza di poter denunciare abusi senza venir perseguito. Diventa così uno strumento fondamentale del vivere civile. Anche nel caso di acquisti online è necessario avere la certezza che le informazioni relative ai gusti delle persone non vengano divulgate, sia per evitare discriminazioni, ma anche per non essere vittima di ricatti a causa dei propri gusti personali.
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